Una domanda che mi viene posta spesso, soprattutto in relazione alla richiesta di accompagnamento di persone anziane, è: cosa succede se il ricorrente muore prima che si concluda il giudizio?
Se dovesse verificarsi questo triste evento, il giudizio può essere proseguito dagli eredi che interverranno all’interno del procedimento.
Ma cosa accade se la persona viene a mancare, addirittura, ancora prima di essere visitata dal Consulente Tecnico d’Ufficio (cioè dal medico terzo ed imparziale nominato dal Giudice)?

Il CTU potrà fare una perizia sugli atti, ovvero potrà valutare se la persona deceduta aveva i requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento servendosi, esclusivamente, dei documenti medici allegati al ricorso.
Ove il Consulente Tecnico, quindi, ritenga sussistenti tali presupposti, il Giudice riconoscerà il diritto all’indennità di accompagnamento dalla data di decorrenza individuata dal medico sino alla data della morte della persona.
Supponiamo che il Tribunale abbia riconosciuto il diritto alla percezione dell’indennità di accompagnamento, in capo al deceduto, dalla data di presentazione della domanda all’INPS sino alla data della morte.
I ratei maturati e non riscossi, quindi tutti gli arretrati maturati, saranno divisi pro quota tra gli eredi.
Praticamente, una volta concluso il giudizio, l’INPS dovrà provvedere alla creazione del certificato di pensione in favore del defunto e successivamente la somma maturata sarà liquidata agli eredi, previa presentazione di un modulo chiamato AP23.