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La pensione di inabilità, prevista dalla Legge 222/84, è un prestazione di carattere previdenziale, erogata dall’INPS a domanda, in favore dei lavoratori per i quali sia accertata l’assoluta e permanente incapacità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.
Tale pensione viene riconosciuta dall’INPS a
Per poter beneficiare della pensione ordinaria di inabilità, è necessaria la COESISTENZA di due tipologie di requisiti:
È assolutamente incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Infatti è richiesta:
– la cessazione di qualsiasi attività lavorativa;
– la cancellazione dagli elenchi di categoria dei lavoratori;
– la cancellazione dagli albi professionali;
– la rinuncia ai trattamenti a carico dell’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e ad ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della contribuzione.
Nel caso in cui si verifichi una delle cause di incompatibilità sopra elencate dopo il riconoscimento della prestazione, il pensionato è tenuto alla immediata comunicazione all’INPS che provvederà alla revoca della pensione.
Non è cumulabile con:
Colui che beneficia della pensione di inabilità ordinaria che non sia in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita senza assistenza continua, può richiedere, ai sensi dell’art. 5 della L. 222/84, l’assegno mensile per l’assistenza personale e continuativa.
Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi, purchè sia cessata l’attività lavorativa. In caso contrario, la pensione decorre dal mese successivo a quello della cessazione.
Non ha una durata prestabilita.
L’INPS ha, comunque, facoltà di sottoporre in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 9 della L. 222/84, il titolare della prestazione a revisione straordinaria (rimessa alla libera determinazione dell’Ente previdenziale) onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari. A seguito della revisione, la prestazione potrebbe essere confermata, trasformata in assegno ordinario di invalidità (qualora ne ricorrano i presupposti) o revocata.
L’importo è variabile e viene calcolato in base ai contributi effettivamente versati.
Il calcolo avviene seguendo le regole della normale pensione, ossia il calcolo retributivo, misto e contributivo:
La pensione è reversibile ai superstiti, quindi può essere percepita dai familiari dell’inabile deceduto.
L’anzianità contributiva, in base alla quale viene calcolato l’importo della pensione di inabilità, viene incrementata dal numero di settimane intercorrenti tra la decorrenza della pensione e il compimento dell’età pensionabile fino ad un massimo di 40 anni di contributi.
Per comprendere meglio il funzionamento del bonus contributivo, consideriamo un lavoratore riconosciuto inabile all’età di 40 anni dopo 15 anni di lavoro e che l’età pensionabile sia di 60 anni. L’importo della pensione di inabilità sarà calcolato su 35 anni di contributi, ovvero i 15 anni già maturati più altri 20 anni, pari alla differenza che manca per arrivare a 60 anni.
La pensione di inabilità non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia. Colui che abbia maturato i requisiti di età e contributivi, deve presentare apposita domanda all’ente.
Ai fini del raggiungimento del requisito contributivo per la pensione di vecchiaia, nella ipotesi di trasformazione, i periodi di godimento della pensione di inabilità ordinaria non possono essere considerati come contribuzione figurativa.
Nel caso in cui, invece, la pensione di inabilità cessi a seguito della ripresa della capacità lavorativa del titolare, i periodi in cui lo stesso ha beneficiato della prestazione verranno, invece, considerati come contributi figurativi.
Spesso queste due prestazioni vengono confuse tra loro ma, in realtà, sono del tutto differenti.
La pensione di inabilità agli invalidi civili è una prestazione di carattere assistenziale, che viene riconosciuta a coloro di età compresa tra i 18 e i 67 anni, con determinati requisiti di reddito, a cui sia riconosciuta una invalidità del 100%, ovvero la totale e permanente inabilità lavorativa ed è svincolata da qualsiasi requisito contributivo.
La pensione ordinaria di inabilità è, invece, una prestazione di carattere previdenziale, che viene riconosciuta a coloro che abbiano delle minorazioni tali da comportare la assoluta e permanente impossibilità a compiere qualsiasi attività lavorativa ma è vincolata al versamento della contribuzione previdenziale.
Entrambe, da non confondere con le prestazioni di tipo assistenziale, sono misure previdenziali erogate a favore di lavoratori che si trovino in condizioni di disabilità tali da incidere sulla loro capacità lavorativa ed entrambe richiedono per essere erogate, oltre naturalmente alla presenza del requisito sanitario, una determinata anzianità contributiva.
Vediamo, quindi, le principali differenze:
INVALIDITA’ PARZIALE (Assegno ordinario di invalidità) | INABILITA’ TOTALE (pensione di inabilità) | |
Requisito sanitario | Perdita di almeno 2/3 della capacità lavorativa in relazione ad attività confacenti le proprie attitudini | Assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa |
Requisito contributivo | Aver maturato almeno 3 anni di contributi negli 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda | Aver maturato almeno 3 anni di contributi negli 5 anni antecedenti alla presentazione della domanda |
Calcolo importo | L’importo dell’assegno viene calcolato sulla base degli effettivi anni di contribuzione versata. Non viene applicato il bonus contributivo | L’importo della pensione di inabilità ordinaria viene calcolato sulla base degli effettivi anni di contribuzione versata, più un bonus contributivo pari agli anni necessari per il raggiungimento dell’età pensionabile per un massimo di 40 anni |
Reversibilità | Non è reversibile | È reversibile ai superstiti |
Compatibilità con attività lavorativa | E possibile svolgere una attività lavorativa ma l’importo dell’assegno viene ridotto in base al reddito percepito | Non è possibile svolgere alcuna attività lavorativa. Richiede la cessazione di qualsiasi lavoro nonché la cancellazione da albi o elenchi |
Durata | Ha durata triennale, alla scadenza può essere rinnovato, a domanda, per ulteriori tre anni. Dopo il terzo riconoscimento consecutivo, compreso il primo, viene confermato in via definitiva. Può essere sottoposto a revisione straordinaria, in qualsiasi momento, dall’INPS onde verificare la sussistenza dei requisiti per l’erogazione della prestazione | Non ha una durata prefissata ma l’INPS può procedere, in qualsiasi momento, a revisione straordinaria onde verificare la sussistenza dei presupposti per l’erogazione della prestazione |
Pensione di vecchiaia | Al compimento dell’età pensionabile si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia e il periodo di fruizione dell’assegno viene considerato come contribuzione figurativa | Al compimento dell’età pensionabile non si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia ed il periodo di fruizione della pensione non viene considerato come contribuzione figurativa |
Il primo passo per poter inoltrare la domanda è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS (modulo SS3)
Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema.
Dopo avere presentato la domanda si verrà convocati presso l’INPS territorialmente competente per la visita medico legale e la valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione. Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.
Dopo aver effettuato tale visita, l’INPS provvederà a comunicare, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se comunicata), al richiedente, l’esito della stessa.
Il giudizio espresso dalla commissione INPS può essere impugnato dal richiedente mediante un procedimento che si articola in due fasi, l’una amministrativa e l’altra (eventuale) giudiziaria.
Entro 90 giorni dalla ricezione del diniego da parte dell’INPS può essere presentato al Comitato Provinciale INPS un ricorso amministrativo on line, indicando le ragioni per le quali l’ente previdenziale ha espresso un giudizio errato sulla riduzione della capacità lavorativa del lavoratore. L’Inps potrebbe, in tal caso, anche riconvocare a visita il richiedente.
Tale ricorso dovrebbe essere definito nei successivi 90 giorni. In caso di rigetto del ricorso o di mancata risposta nel predetto termine, si può adire il competente Tribunale del Lavoro presentando un ricorso giudiziario.
Il ricorso giudiziario nei confronti dell’Inps può essere presentato nel termine di 3 anni dalla data di comunicazione della definizione del ricorso amministrativo on line o nel termine di 3 anni dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione qualora l’INPS non si sia pronunciato (in parole semplici, qualora l’Istituto previdenziale non decida sul ricorso nei 90 giorni successivi alla presentazione, potrà presentarsi il ricorso giudiziario entro 3 anni dalla data di scadenza dei predetti 90 giorni – cd. silenzio rigetto – senza necessariamente attendere l’eventuale risposta dell’INPS – che nella maggior parte dei casi può arrivare anche dopo anni).
Il ricorso andrà presentato, tramite un legale, dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza del richiedente allegando, oltre tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente, anche altra documentazione di carattere amministrativo (estratto contributivo aggiornato, certificato di residenza e di stato di famiglia del ricorrente.
Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice l’udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.
Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente e la loro incidenza sulla capacità lavorativa.
Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.
La perizia depositata dal CTU può essere:
Per evitare lo spostamento della decorrenza da parte del CTU è importante presentare, già dinanzi alla Commissione INPS, la documentazione medica specialistica finalizzata alla certificazione delle patologie di cui si è affetti.
Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concede alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).
Cosa succede se viene manifestato il dissenso? La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.
In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se:
Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;
In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile.
Cosa succede se non viene manifestato il dissenso? Il Giudice emanerà il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. decreto di omologa) con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sia essa positiva o negativa. Questo provvedimento non è impugnabile.
Una volta ottenuto il decreto di omologa che riconosce la pensione di inabilità, è necessario inoltrare la richiesta di liquidazione all’INPS competente. Senza tale richiesta l’INPS non procederà alla liquidazione della prestazione e degli eventuali arretrati. La liquidazione deve avvenire nel termine di 120 giorni.
Con il pagamento del primo rateo di pensione verranno corrisposti anche gli arretrati maturati.
È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.
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