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La Legge 104 del 1992

In breve

La legge 104/92 è la legge quadro sulla disabilità che, dettando le linee guida per l’assistenza e la tutela delle persone con handicap, prescrive che vengano superati tutti gli impedimenti derivanti dall’ handicap, creando le condizioni attraverso le quali la persona disabile possa raggiungere la maggiore autonomia possibile.

Cosa devi sapere sulla legge 104/92

Chi ha diritto alla Legge 104?

definizione di handicap

La legge 104/92 stabilisce che i portatori di handicap sono tutte quelle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:

  • Difficoltà nelle relazioni, nell’apprendimento o nell’integrazione lavorativa;
  • Un processo di emarginazione o di svantaggio sociale;
  • Riduzione dell’autonomia tale da rendere necessario un intervento di assistenza permanente, sia nella sfera delle relazioni che in quella individuale.

L’art. 3 della legge 104/92 individua esattamente quali sono le caratteristiche da avere per poter essere considerato persona con handicap. 

Tale articolo individua, quindi, due categorie principali di disabili:

  • Art. 3 comma 1 (persona con handicap): “È persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione, di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione” 


  • Art. 3 comma 3 (persona con handicap grave): “Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”

La differenza tra le due categorie di disabili è fondamentale perché solo chi si trova in uno stato di handicap grave (unitamente alle relative famiglie) può godere di una serie di agevolazioni volte a favorire l’accesso ai servizi sanitari, amministrativi e nell’integrazione sociale. Inoltre, solo chi si trovi in uno stato di disabilità grave potrà usufruire di alcuni benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.

Finalità della Legge 104

Le agevolazioni concesse dalla legge – che riguardano non solo la persona disabile ma, anche, la sua famiglia – sono finalizzate a garantire chi abbia bisogno di assistenza.
Attraverso i vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili, la legge individua le linee guida:

  • Per l’integrazione scolastica onde garantire una efficiente educazione e istruzione alle persone disabili (art. 12-17);
  • Per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22);
  • Per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art. 23-29);
  • Per facilitare l’assistenza al disabile (art. 33).

Tali benefici sono diversi a seconda del grado di disabilità riconosciuta.

Assegno Unico Universale per figli disabili

Da marzo 2022, come noto, al fine di far convogliare sotto un unico contributo tutte le misure di sostegno per le famiglie con figli a carico, l’assegno unico universale ha sostituito tutte le detrazioni e/o agevolazioni precedentemente previste per i figli fiscalmente a carico. 

Anche in presenza di figli con handicap sono state soppresse tutte le detrazioni fiscali e le relative maggiorazioni precedentemente previste, per essere sostituite dalla erogazione di tale assegno.

L’assegno unico universale, è un contributo economico che viene versato mensilmente alle famiglie che abbiano figli minorenni a carico fino al diciottesimo anno di età, ed in particolari ipotesi fino al ventunesimo anno; le detrazioni fiscali, invece, sono ancora possibili solo per figli fiscalmente a carico con età maggiore di 21 anni.

L’importo di tale assegno è variabile e viene modulato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare, cui si aggiungono delle maggiorazioni in relazione al numero di figli, alla condizione lavorativa di entrambi i genitori, alla disabilità.

In presenza di figli con disabilità, però, il legislatore ha previsto delle condizioni più favorevoli:

  • Per l’erogazione dell’assegno unico universale non si applica il limite di età di 21 anni;
  • I genitori con figli disabili con età maggiore di 21 anni, pur percependo l’assegno unico universale, possono usufruire, in via cumulativa, anche delle detrazioni fiscali per figli a carico;
  • Sono previste delle MAGGIORAZIONI dell’importo dell’assegno unico universale in presenza di figli disabili.

A tal proposito, il D.L. n. 73/2022 (cd. decreto semplificazioni), convertito in L. n. 122 del 04.08.2022, ha introdotto una disciplina ancora più favorevole al disabile, da applicarsi per l’anno 2022:

  • FIGLI MINORENNI CON DISABILITA’: per ciascun figlio minorenne con disabilità è prevista una maggiorazione sulla base della condizione di disabilità, che va ad aggiungersi all’importo calcolato per i figli senza disabilità in base all’ISEE del nucleo familiare:

– € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza;

– € 95,00 mensili in caso di disabilità grave;

– € 85,00 mensili in caso di disabilità media.

  • FIGLI CON DISABILITA’ DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 21 ANNI: Il decreto semplificazioni ha esteso le maggiorazioni parametrate al grado di invalidità previste per i figli minorenni con disabilità,  anche ai disabili in fascia d’età 18-21 anni (precedentemente gli stessi avevano diritto ad una maggiorazione in misura fissa pari ad € 80,00). 

Quindi anche per i disabili in tale fascia d’età si avrà diritto alle seguenti maggiorazioni:

– € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza;

– € 95,00 mensili in caso di disabilità grave;

– € 85,00 mensili in caso di disabilità media.

  • FIGLI MAGGIORENNI CON DISABILITA’: Il decreto semplificazioni ha equiparato l’importo dell’assegno unico dovuto al maggiorenne disabile con quello dovuto al minorenne. Quindi, anche l’assegno  per il disabile maggiorenne varierà tra € 50,00 e € 175,00 in base al valore ISEE, almeno per l’anno 2022. 

Precedentemente per ciascun figlio disabile con età superiore a 21 anni era previsto un importo a vita, variabile in base all’ISEE, ma di entità minore rispetto all’assegno unico universale per i minorenni (ovvero, per ISEE  pari o inferiori a 15.000,00 €: € 85,00 mensili; per ISEE da 15.000,00 a 40.000,00 €: importo modulato in base alle fasce di reddito; ISEE superiore a 40.000,00: € 25.000,00 mensili)

Ultima novità introdotta dal decreto semplificazioni per l’anno 2022 è l’incremento, pari ad una somma forfettaria di € 120,00 al mese, per i nuclei familiari in cui è presente almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE fino a 25.000,00 € e che nel 2021 percepivano gli ANF (assegni al nucleo familiare).

Gli aumenti previsti dal decreto semplificazione spettano dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 ed hanno valore retroattivo (ciò significa che dovranno essere corrisposti anche gli arretrati tramite un conguaglio automatico operato dall’INPS). Successivamente, ove il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non venga rifinanziato, si tornerà agli importi consueti.

Agevolazione acquisto veicoli

Le agevolazioni previste per l’acquisto dei veicoli sono rivolte esclusivamente ai disabili con handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, che si trovino nelle seguenti condizioni:

  • Con grave limitazione nella deambulazione;
  • Con handicap psichici per i quali sia stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  • Persone affette da cecità e sordità;
  • Con ridotte o impedite capacità motorie

Le principali agevolazioni in merito sono:

  • La detrazione fiscale del 19% della spesa sostenuta per l’acquisto di mezzi di locomozione, fruibile per un solo mezzo e per un importo massimo di € 18.075,99;
  • La riduzione della aliquota IVA al 4% sull’acquisto del veicolo (indipendentemente dal possesso o meno della patente speciale);
  • L’esenzione dal pagamento del bollo auto;
  • L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà dovuta al PRA (ciò non è riconosciuto per le persone affette da cecità o sordità).

Di tali agevolazioni possono usufruire anche i familiari che hanno a carico il disabile.

Altre agevolazioni fiscali

Tra le altre agevolazioni fiscali per chi usufruisce della L. 104/92, meritano una menzione i seguenti benefici:

  • Agevolazione IVA e IRPEF per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici: i disabili con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 hanno diritto all’applicazione dell’IVA agevolata al 4% , nonché alla detrazione IRPEF pari al 19% sull’acquisto di sussidi tecnici e informatici aventi finalità di comunicazione ed integrazione (come computer, telefoni, etc.).
  • Bonus ristrutturazione per barriere architettoniche: ai disabili gravi con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92 e ai loro familiari può essere riconosciuto un bonus ristrutturazione con detrazione IRPEF al 50% fino a 96.000,00 € di spesa, da richiedere con la dichiarazione annuale dei redditi. 
  • IVA al 4% per le prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi a lavori di ristrutturazione per eliminazione di barriere architettoniche.
  • Detrazione dall’Irpef, nella misura del 19%, per le spese sostenute per le polizze assicurative che prevedono il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%, da qualsiasi causa derivante, o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se l’impresa di assicurazione non ha la possibilità di recedere dal contratto.
  • Imposta agevolata per successioni e donazioni: Le persone che ricevono immobili o diritti reali immobiliari in donazione o tramite successione devono, solitamente versare l’imposta di donazione o di successione. 

La normativa tributaria, invece, riconosce un trattamento agevolato quando a ricevere per donazione o per successione sia una persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104 /92, art. 3 comma 3.

 

  • Detrazione delle spese di acquisto e mantenimento dei cani guida per i non vedenti: La detrazione spetta una sola volta nell’arco di quattro anni, salvo i casi di perdita dell’animale

 

  • Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordi.

 

  • Deduzione dal reddito complessivo dell’intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica.

Sono spese generiche quelle rese da un medico generico o l’acquisto dei medicinali.

Sono spese mediche di assistenza specifica quelle sostenute per:

  • l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
  •  le prestazioni fornite dal personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale (se dedicate esclusivamente all’assistenza diretta della persona);
  • le prestazioni rese dal personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo, da quello con la qualifica di educatore professionale, dal personale qualificato addetto all’attività di animazione e di terapia occupazionale.

Per altre spese sanitarie, tassativamente elencate dall’Agenzia delle Entrate, è, invece, prevista una detrazione IRPEF pari al 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico. 

  • Deduzione dal reddito complessivo degli oneri contributivi (fino all’importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare.

 

  • Detrazione Irpef del 19% delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, da calcolare su un importo massimo di 2.100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000,00 €: La non autosufficienza deve risultare da certificazione medica. Sono considerate “non autosufficienti”, per esempio, le persone non in grado di assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche o provvedere all’igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Deve essere considerata non autosufficiente, inoltre, la persona che necessita di sorveglianza continuativa. 

 

  •  IVA agevolata per l’acquisto di altri beni: Tra gli altri beni sottoposti ad IVA agevolata del 4% possiamo annoverare: 
  • Protesi e ausili per menomazioni di tipo funzionale permanente (compresi pannoloni per incontinenti, traverse, letti e materassi ortopedici o antidecubito, sedie a rotelle, ecc.);
  • Poltrone e veicoli simili per invalidi, anche con motore o altro meccanismo di propulsione, compresi i servoscala e altri mezzi simili, che consentono alle persone con ridotte o impedite capacità motorie il superamento di barriere architettoniche; 
  • Apparecchi di ortopedia, oggetti e apparecchi per fratture, oggetti e apparecchi di protesi dentaria o oculistica, ecc.;
  • Apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi o da tenere in mano o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità. 

Tale elenco non è, ovviamente, esaustivo. Per tutte le agevolazioni di carattere fiscale riconosciute ai soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 104/92, può essere consultata la guida dell’Agenzia delle Entrate in merito, aggiornata per l’anno 2022.

Permessi dal lavoro retribuiti

L’art. 33 comma 3 della L. 104/92 prevede la possibilità di astenersi dal lavoro con permessi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa.

Tale agevolazione può essere riconosciuta solo in presenza di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.

Possono beneficiare dei permessi retribuiti:

  • Il lavoratore disabile in prima persona
  • il coniuge, parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i genitori biologici o adottivi 
  • parenti e affini entro il 2° grado del disabile (eccezionalmente estesa al terzo grado laddove i genitori o il coniuge o convivente della persona disabile abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o deceduti o fisicamente e/o giuridicamente assenti).

Quindi, ai lavoratori disabili o ai parenti che li assistono (cd. Caregiver) spettano:

  • permessi orari giornalieri di 1 o 2 ore, in funzione delle ore lavorate (2 ore se la giornata lavorativa è di 6 ore; 1 ora se la giornata lavorativa è inferiore alle 6 ore). 
  • In alternativa, potranno usufruire di 3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore. 

Possono usufruire di tali permessi solamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato.

        Non possono, invece, usufruire di tali agevolazioni:

  • Lavoratori a domicilio;
  • Addetti a servizi domestici e familiari;
  • Lavoratori agricoli assunti con contratto a tempo determinato o occupati a giornata;
  • Lavoratori autonomi;
  • Lavoratori parasubordinati (es: lavoratori a progetto o collaboratori occasionali).

 

Il D. Lgs 105/22 è intervenuto modificando parzialmente l’art. 33 della L. 104/92.

Prima di tale intervento si aveva il sistema del cd. referente unico, in base al quale (eccezione fatta per i genitori) non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.

Il nuovo art. 33 della L. 04/92, così come modificato dal D. Lgs. 105/22, entrato in vigore il 13.08.2022, prevede che, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”. Quindi, a decorrere dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno richiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave.

I permessi retribuiti si cumulano con il congedo parentale previsto dagli art. 32 e 47 del D.lgs. n. 151/2001.

Come poter usufruire dei permessi?

Chi intende usufruire dei permessi ex art. 33 L. 104/92 dovrà inoltrare telematicamente domanda all’INPS. Una volta accolta la domanda, l’Ente Previdenziale ne darà comunicazione all’interessato, il quale è tenuto, a sua volta, a darne comunicazione al datore di lavoro.

Dalla data di accoglimento della domanda il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro con retribuzione a carico dell’INPS, ma anticipata dal datore di lavoro. 

Dal 13 agosto 2022, in via alternativa, i permessi possono essere richiesti anche direttamente al datore di lavoro, salvo poi regolarizzare la situazione con l’INPS.

I permessi retribuiti non possono essere richiesti se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie.

Congedo Straordinario

Il congedo straordinario è disciplinato, in via generale, dall’art. 4 comma 2 della L. 53/2000, il quale stabilisce che i dipendenti pubblici o privati possono chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni. 

Il congedo straordinario, nell’eventualità di assistenza ad una persona con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, è disciplinato dall’art. 42 del e D. Lgs. 151/2001, come modificato dalla novella entrata in vigore il 13.08.2022.

In presenza di una persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, il congedo straordinario può essere richiesto, secondo il seguente ordine di priorità, da:

    • Coniuge convivente, parte dell’unione civile e convivente di fatto della persona disabile in situazione di gravità
  • Genitori biologici, affidatari, adottivi della persona disabile in situazione di gravità (in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, della parte dell’unione civile convivente o del convivente di fatto)
  • Uno dei figli conviventi (nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto ed entrambi i genitori, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti); 
    • Fratelli/sorelle conviventi della persona disabile in situazione di gravità (nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto, entrambi i genitori ed i figli conviventi, siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti);
  • Parenti e affini entro il terzo grado, conviventi con la persona disabile in situazione di gravità (nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente o il convivente di fatto, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli / sorelle conviventi siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti).

Il congedo può essere riconosciuto anche se la convivenza con il disabile affetto da handicap con connotazione di gravità si sia instaurata successivamente alla richiesta.

Non può essere richiesto se il disabile si trovi ricoverato in strutture sanitarie. 

Il periodo di congedo è retribuito mediante un indennizzo denominato “indennità di congedo straordinario”.

Decorrenza e durata del congedo

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni. 

Il beneficio è frazionabile anche in giorni.

Domanda e retribuzione

La domanda va inoltrata all’INPS telematicamente mediante gli appositi canali.

Lo scopo del congedo straordinario è quello di garantire un periodo di assenza dal lavoro non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa al fine di poter assistere un familiare disabile con handicap grave, ricevendo comunque un indennizzo da parte dell’INPS – anticipato, solitamente, dal datore di lavoro – cd. indennità di congedo straordinario

L’indennità di congedo straordinario coincide con l’ultima retribuzione ricevuta prima del concedo stesso, decurtata degli emolumenti variabili della retribuzione (quindi, quantificato in virtù delle sole voci fisse di retribuzione).

L’importo dell’indennizzo non può, in ogni caso, superare una soglia annua che viene rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT.

Il periodo di congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, delle tredicesime mensilità e del TFR. 

È, invece, coperto da contribuzione figurativa ai fini della anzianità contributiva per il diritto e per l’importo della pensione.

Il congedo straordinario non spetta 

  • Ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;
  • Ai lavoratori a domicilio;
  • Ai lavoratori agricoli giornalieri;
  • Ai lavoratori autonomi;
  • Ai lavoratori parasubordinati;
  • Ai soggetti in caso di contratto di lavoro part-time verticale, durante le pause di sospensione contrattuale;
  • Quando la persona disabile in situazione di gravità da assistere sia ricoverata a tempo pieno (fatte salve alcune eccezioni previste dalla legge);
  • Nelle stesse giornate di fruizione dei permessi retribuiti ex art. 33 L. 104/1994.

Benefici per genitori di figli portatori di handicap in situazioni di gravità

I vari benefici concessi ai genitori di minori disabili gravi sono disciplinati da svariate leggi e articoli che vanno letti in combinato disposto tra loro, di non agevole comprensione da parte dei non addetti ai lavori.

I benefici concessi sono diversi a seconda dell’età dei figli.

Pertanto, semplificando ciò che è previsto dalla L. 104/92 e dal D. Lgs. n. 151/2001 e dalle successive novelle, possiamo schematizzare i benefici in tale modo:

 

  • In presenza di un minore portatore di handicap con connotazione di gravità fino all’età di 3 anni, i genitori biologici, adottivi o affidatari hanno facoltà di poter chiedere al datore di lavoro, in alternativa: 
  • Il prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale previsto dall’art. 33 del D. Lgs. 151/2001
  •   2 ore di permesso giornaliero retribuito 
  •   3 giorni di permesso mensile, frazionabili anche in ore
  • In presenza di un minore portatore di handicap con connotazione di gravità, di età compresa tra i 3 e i 12 anni, i genitori biologici, adottivi (in tal caso entro 12 anni dall’ingresso in famiglia del minore) o affidatari hanno facoltà di chiedere al datore di lavoro, in via alternativa:
  • 3 giorni di permesso mensili, frazionabili anche in ore;
  • Il prolungamento del congedo parentale 

Come per il congedo parentale, anche in caso di prolungamento dello stesso, chi ne usufruisce ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo.

Scelta della sede di lavoro

Hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.

  1. Il lavoratore che, ai sensi dell’art. 3 comma 3 può usufruire dei permessi per assistere una persona con handicap grave;
  2. La persona maggiorenne con handicap in situazione di gravità.

Smart Working

Il D. Lgs. 105/22, entrato in vigore il 13.08.2022, ha introdotto il comma 6-bis, il quale prevede che i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui agli art. 2 e 3 alla L. 104/92 (coniuge, genitori naturali o adottivi, convivente di fatto, parte dell’unione civile, parenti e affini entro il secondo grado) hanno diritto alla “priorità nell’accesso al lavoro agile….o ad altre forme di lavoro flessibile”, restando, comunque, ferme le eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico o privato.

Come richiedere la Legge 104 del 1992: inoltro della domanda all'Inps

Il primo passo 

Il primo passo per poter inoltrare la domanda per ottenere il riconoscimento della L. 104/92 è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS.

Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda per la L. 104/92 va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico di base, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema. 

 

La visita medica presso il Centro Medico Legale INPS

Una volta inoltrata la domanda, l’INPS provvederà a convocare l’istante per la visita presso la sede provinciale competente. Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.

 

Il Verbale INPS

Dopo aver effettuato la visita, l’INPS provvederà a comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se è stata indicata), il verbale contenente l’esito. 

Ove l’esito sia positivo, il disabile potrà usufruire dei benefici che la legge prevede a seconda del grado di handicap riconosciuto.

Ove l’esito sia negativo, è possibile impugnare il verbale entro 6 mesi dalla ricezione dinanzi al competente Tribunale del Lavoro mediante un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. rivolgendosi ad un avvocato.

Verbale Inps negativo? Ricorso giudiziario per impugnarlo

Il procedimento di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ai sensi dell’art. 495 bis c.p.c.

Nel caso in cui non venga riconosciuto lo stato di Handicap, o non venga riconosciuto lo stato di handicap grave è, quindi, possibile impugnare, tramite un avvocato, dinanzi al Tribunale del Lavoro, il verbale negativo, entro 6 mesi dalla ricezione dello stesso, mediante un procedimento chiamato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” previsto dall’art. 495 bis del codice di procedura civile.

In tal caso il legale provvederà ad impugnare il verbale ricevuto dall’INPS mediante il deposito di un ricorso allegando, tra le altre cose, tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente.

È necessario, anche in tale fase, operare un attento controllo dei documenti al fine di depositare documentazione medica qualificata e specialistica. Ricorda che senza documentazione medica che attesti l’esistenza di patologie che giustifichino la disabilità, la L. 104/92 non ti verrà riconosciuta. 

Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice una udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.

La perizia del Medico del Tribunale

Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto invalido ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente.

Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.

La perizia depositata dal CTU può essere:

  • Negativa: qualora il medico ritenga che la persona sottoposta non abbia delle minorazioni tali da giustificare lo stato di handicap o di handicap grave confermando, pertanto, l’esito contenuto nel verbale INPS;
  • Positiva: qualora il medico ritenga che le valutazioni effettuate dall’INPS nel verbale siano errate e che al disabile debba essere riconosciuto lo stato di handicap (o di handicap con connotazione di gravità) dalla data in cui è stata inoltrata la domanda amministrativa

Positiva con spostamento della decorrenza della data di riconoscimento: qualora il medico ritenga che lo stato di handicap o di handicap con connotazione di gravità sia maturato da una data successiva a quella della domanda amministrativa. Ciò si verifica quando il CTU ritiene, dall’esame della documentazione medica esaminata, che le minorazioni necessarie per il riconoscimento della L. 104/92 siano insorte in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa.

Dopo il deposito della perizia cosa succede?

Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concederà alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).

Cosa succede se viene manifestato il dissenso?  La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.

In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se:

  • richiamare il CTU per rendere dei chiarimenti sulla sua perizia.

Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;

  • nominare un nuovo CTU che rivaluti tutta la situazione clinica del ricorrente laddove ritenga che il precedente medico sia arrivato a delle conclusioni completamente diverse rispetto alla documentazione medica depositata (ciò avviene, in verità, raramente).

In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile. 

Cosa succede se non viene manifestato il dissenso?   Il Giudice emanerà il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. decreto di omologa) con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sia essa positiva o negativa. Questo provvedimento non è impugnabile.

È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.

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