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Home » Assegno Ordinario di Invalidità
L’assegno ordinario di invalidità, previsto dalla L. 222/84, è un prestazione di carattere previdenziale, erogata dall’INPS a domanda, in favore dei lavoratori che siano affetti da una infermità permanente, di natura mentale o fisica, tale da causare una riduzione della loro capacità lavorativa a meno di un terzo in occupazioni confacenti le proprie attitudini.
Tale assegno viene riconosciuto dall’INPS a
È compatibile con lo svolgimento di un’attività lavorativa dipendente, autonoma o d’impresa.
Per poter beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità, è necessaria la COESISTENZA di due tipologie di requisiti:
AMMINISTRATIVO: l’aver maturato almeno 5 anni di contribuzione (260 contributi settimanali) di cui 3 anni (156 contributi settimanali) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
Decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, se risultano soddisfatti tutti i requisiti richiesti, sia sanitari che amministrativi, e ha validità triennale.
Al termine dei tre anni è possibile chiederne il rinnovo, inoltrando domanda all’INPS prima della scadenza. Quindi, su richiesta dell’interessato e, a seguito di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari, l’assegno può essere confermato per altri due periodi di tre anni.
Dopo il terzo riconoscimento consecutivo (compreso quello iniziale), l’assegno viene confermato in via definitiva, salvo la facoltà dell’INPS di sottoporre in qualsiasi momento, ai sensi dell’art. 9 della L. 222/84, il titolare della prestazione a revisione straordinaria (rimessa alla libera determinazione dell’Ente previdenziale) onde accertare la permanenza dei requisiti sanitari.
Al compimento dell’età pensionabile, purché l’interessato possegga i requisiti contributivi previsti e sia ovviamente cessata l’attività lavorativa, l’assegno ordinario di invalidità si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia.
L’importo è variabile e viene calcolato in base ai contributi versati. Il calcolo avviene seguendo le regole della normale pensione, ossia il calcolo retributivo, misto e contributivo:
L’importo dell’assegno potrà subire delle riduzioni nel caso in cui il beneficiario svolga una attività lavorativa dipendente, autonoma o d’impresa:
Quindi, per l’anno 2022, le riduzioni sono le seguenti:
Reddito | Riduzione |
Fino a € 27.319,76 | Nessuna |
Da € 27.319,76 a € 34.149,70 | 25% |
Oltre € 34.149,70 | 50% |
Tuttavia se l’assegno già ridotto resta comunque superiore al trattamento minimo, può subire una ulteriore trattenuta che dipende dall’anzianità contributiva e vale per chi ha meno di 40 anni di contributi. In questo caso, la riduzione sarà pari:
Per coloro, invece, che abbiano più di 40 anni di contribuzione non c’è alcuna trattenuta aggiuntiva e l’assegno è interamente cumulabile con il reddito da lavoro dipendente o autonomo.
Qualora, invece, l’importo dell’assegno sia modesto, al di sotto dell’importo previsto per l’assegno sociale (€ 524,35 euro nell’anno 2022) e non si superino determinati limiti di reddito, è possibile avere una integrazione al trattamento minimo. L’assegno può essere aumentato sino a raggiungere l’importo dell’assegno sociale e non può essere superiore al trattamento minimo vigente nell’anno in corso (art. 1 comma 3 legge 222/1984).
Per integrare l’assegno ordinario di invalidità nel 2022, bisogna avere un:
Se il beneficiario dell’assegno è coniugato, può anche superare il limite di reddito personale e non quello coniugale. La legge, in ogni caso, non prevede un’integrazione parziale dell’assegno ordinario Inps.
Spesso queste due prestazioni vengono confuse tra loro ma, in realtà, sono del tutto differenti.
L’assegno mensile di invalidità è una prestazione di carattere assistenziale, che viene riconosciuta a coloro di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che abbiano una percentuale di invalidità dal 74% al 99%. Tale percentuale di invalidità viene calcolata sulla base della riduzione della generica capacità lavorativa del soggetto ed è svincolata da qualsiasi requisito contributivo.
L’assegno ordinario di invalidità è, invece, una prestazione di carattere previdenziale, che viene riconosciuta a coloro che abbiano delle minorazioni tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo in relazione ad attività lavorative confacenti le attitudini del lavoratore (quindi, in relazione al lavoro svolto o che il lavoratore ha sempre svolto) ed è vincolato al versamento della contribuzione previdenziale.
Per capire meglio tale differenza, ipotizziamo che un soggetto abbia una patologia agli arti inferiori che comporti una limitazione funzionale nei movimenti.
Tale patologia, nel calcolo della invalidità civile, comporterà l’attribuzione di una determinata percentuale di invalidità così come prevista dalla tabella ministeriale ex D.M. 05/02/1992, indipendentemente dall’attività lavorativa o meno svolta (verrà semplicemente considerata l’incidenza che quella patologia ha sulla capacità lavorativa generica).
La medesima patologia, invece, in relazione alla richiesta di assegno ordinario di invalidità, potrebbe portare a esiti diversi a seconda del lavoro svolto dal richiedente. Consideriamo, ad esempio, un magazziniere e un impiegato amministrativo, entrambi affetti dalla stessa problematica che comporti una limitazione funzionale degli arti inferiori. Tale patologia incide in maniera diversa sulla capacità di lavoro di ciascuno dei due. In parole semplici, per tale identica patologia il magazziniere potrebbe aver diritto all’assegno ordinario di invalidità, mentre l’impiegato amministrativo no. Ciò perché la capacità lavorativa viene valutata in relazione alla tipologia di attività lavorativa svolta.
Il primo passo per poter inoltrare la domanda è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS (modulo SS3).
Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema.
Dopo avere presentato la domanda si verrà convocati presso l’INPS territorialmente competente per la visita medico legale e la valutazione della sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della prestazione. Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.
Dopo aver effettuato tale visita, l’INPS provvederà a comunicare, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se comunicata), al richiedente, l’esito della stessa.
Il giudizio espresso dalla commissione INPS può essere impugnato dal richiedente mediante un procedimento che si articola in due fasi, l’una amministrativa e l’altra (eventuale) giudiziaria.
Entro 90 giorni dalla ricezione del diniego può essere presentato al Comitato Provinciale INPS un ricorso amministrativo on line, indicando le ragioni per le quali l’ente previdenziale ha espresso un giudizio errato sulla riduzione della capacità lavorativa del lavoratore. L’Inps potrebbe, in tal caso, anche riconvocare a visita il richiedente.
Tale ricorso dovrebbe essere definito nei successivi 90 giorni. In caso di rigetto del ricorso o di mancata risposta nel predetto termine, si può adire il competente Tribunale del Lavoro presentando un ricorso giudiziario.
Il ricorso giudiziario nei confronti dell’Inps può essere presentato nel termine di 3 anni dalla data di comunicazione della definizione del ricorso amministrativo on line o nel termine di 3 anni dalla data di scadenza del termine stabilito per la decisione qualora l’INPS non si sia pronunciato (in parole semplici, qualora l’Istituto previdenziale non decida sul ricorso nei 90 giorni successivi alla presentazione, potrà presentarsi il ricorso giudiziario entro 3 anni dalla data di scadenza dei predetti 90 giorni – cd. silenzio rigetto – senza necessariamente attendere l’eventuale risposta dell’INPS – che nella maggior parte dei casi può arrivare anche dopo anni).
Il ricorso andrà presentato, tramite un legale, dinanzi al Tribunale del Lavoro del luogo di residenza del richiedente allegando, oltre tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente, anche altra documentazione di carattere amministrativo (estratto contributivo aggiornato, certificato di residenza e di stato di famiglia del ricorrente; documentazione attestante la tipologia di lavoro svolta dal ricorrente, ecc.).
Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice l’udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.
Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente e la loro incidenza sulla capacità lavorativa specifica.
Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.
La perizia depositata dal CTU può essere:
Per evitare lo spostamento della decorrenza da parte del CTU è importante presentare, già dinanzi alla Commissione INPS, la documentazione medica specialistica finalizzata alla certificazione delle patologie di cui si è affetti.
Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concederà alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).
Cosa succede se viene manifestato il dissenso? La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.
In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se:
Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;
In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile.
Il Giudice emanerà il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. decreto di omologa) con il quale omologherà le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sia essa positiva o negativa. Questo provvedimento non è impugnabile.
Liquidazione della prestazione da parte dell’INPS a seguito di azione giudiziaria
Una volta ottenuto il decreto di omologa che riconosce l’assegno ordinario di invalidità, è necessario inoltrare la richiesta di liquidazione all’INPS competente. Senza tale richiesta l’INPS non procederà alla liquidazione della prestazione e degli eventuali arretrati. La liquidazione deve avvenire nel termine di 120 giorni.
Con il pagamento del primo rateo di assegno verranno corrisposti anche gli arretrati maturati.
È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.
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