Spesso queste due prestazioni vengono confuse tra loro ma, in realtà, sono del tutto differenti.
L’assegno mensile di invalidità è una prestazione di carattere assistenziale, che viene riconosciuta a coloro di età compresa tra i 18 e i 67 anni, che abbiano una percentuale di invalidità dal 74% al 99%. Tale percentuale di invalidità viene calcolata sulla base della riduzione della generica capacità lavorativa del soggetto ed è svincolata da qualsiasi requisito contributivo.
L’assegno ordinario di invalidità è, invece, una prestazione di carattere previdenziale, che viene riconosciuta a coloro che abbiano delle minorazioni tali da ridurre la capacità lavorativa a meno di un terzo in relazione ad attività lavorative confacenti le attitudini del lavoratore (quindi, in relazione al lavoro svolto o che il lavoratore ha sempre svolto) ed è vincolato al versamento della contribuzione previdenziale.
| ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA’ | ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA’ |
| prestazione previdenziale | prestazione assistenziale |
| legata al versamento della contribuzione previdenziale | svincolata da qualsiasi requisito contributivo |
| si valuta la capacità di lavoro specifica (riduzione a meno di 1/3) | si valuta la capacità di lavoro generica (percentuale di invalidità tra il 74% e 90%) |
Per comprendere meglio le differenze, facciamo un ESEMPIO: ipotizziamo che un soggetto abbia una patologia agli arti inferiori che comporti una limitazione funzionale nei movimenti.
Tale patologia, nel calcolo della invalidità civile, comporterà l’attribuzione di una determinata percentuale di invalidità così come prevista dalla tabella ministeriale ex D.M. 05/02/1992, indipendentemente dall’attività lavorativa o meno svolta (verrà semplicemente considerata l’incidenza che quella patologia ha sulla capacità lavorativa generica).
La medesima patologia, invece, in relazione alla richiesta di assegno ordinario di invalidità, potrebbe portare a esiti diversi a seconda del lavoro svolto dal richiedente.
Consideriamo un magazziniere e un impiegato amministrativo, entrambi affetti dalla stessa problematica che comporti una limitazione funzionale degli arti inferiori.
Tale patologia incide in maniera diversa sulla capacità di lavoro di ciascuno dei due.
In parole semplici, per tale identica patologia il magazziniere potrebbe aver diritto all’assegno ordinario di invalidità, mentre l’impiegato amministrativo no.
Ciò perché la capacità lavorativa viene valutata in relazione all’attività lavorativa svolta.
Assegno ordinario di invalidità e assegno mensile di invalidità sono tra loro incompatibili.
Qualora ad un soggetto vengano riconosciuti entrambi, l’invalido dovrà scegliere quale percepire.
L’assegno ordinario di invalidità è, però, compatibile con la pensione di inabilità civile, riconosciuta a coloro che abbiano una percentuale di invalidità del 100%, purché siano rispettati i limiti reddituali previsti dalla legge.