La mia soluzione su
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La legge 104/92 è la legge quadro sulla disabilità che, dettando le linee guida per l’assistenza e la tutela delle persone con handicap, prescrive che vengano superati tutti gli impedimenti derivanti dall’ handicap, creando le condizioni attraverso le quali la persona disabile possa raggiungere la maggiore autonomia possibile.
La legge 104/92 stabilisce che i portatori di handicap sono tutte quelle persone affette da una minorazione fisica, psichica o sensoriale, tale da determinare:
L’art. 3 della legge 104/92 individua esattamente quali sono le caratteristiche da avere per poter essere considerato persona con handicap.
Tale articolo individua, quindi, due categorie principali di disabili:
La differenza tra le due categorie di disabili è fondamentale perché solo chi si trova in uno stato di handicap grave (unitamente alle relative famiglie) può godere di una serie di agevolazioni volte a favorire l’accesso ai servizi sanitari, amministrativi e nell’integrazione sociale. Inoltre, solo chi si trovi in uno stato di disabilità grave potrà usufruire di alcuni benefici come quelli legati ai permessi e ai congedi lavorativi.
Le agevolazioni concesse dalla legge – che riguardano non solo la persona disabile ma, anche, la sua famiglia – sono finalizzate a garantire chi abbia bisogno di assistenza.
Attraverso i vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili, la legge individua le linee guida:
Tali benefici sono diversi a seconda del grado di disabilità riconosciuta.
Da marzo 2022, come noto, al fine di far convogliare sotto un unico contributo tutte le misure di sostegno per le famiglie con figli a carico, l’assegno unico universale ha sostituito tutte le detrazioni e/o agevolazioni precedentemente previste per i figli fiscalmente a carico.
Anche in presenza di figli con handicap sono state soppresse tutte le detrazioni fiscali e le relative maggiorazioni precedentemente previste, per essere sostituite dalla erogazione di tale assegno.
L’assegno unico universale, è un contributo economico che viene versato mensilmente alle famiglie che abbiano figli minorenni a carico fino al diciottesimo anno di età, ed in particolari ipotesi fino al ventunesimo anno; le detrazioni fiscali, invece, sono ancora possibili solo per figli fiscalmente a carico con età maggiore di 21 anni.
L’importo di tale assegno è variabile e viene modulato sulla base del valore ISEE del nucleo familiare, cui si aggiungono delle maggiorazioni in relazione al numero di figli, alla condizione lavorativa di entrambi i genitori, alla disabilità.
In presenza di figli con disabilità, però, il legislatore ha previsto delle condizioni più favorevoli:
A tal proposito, il D.L. n. 73/2022 (cd. decreto semplificazioni), convertito in L. n. 122 del 04.08.2022, ha introdotto una disciplina ancora più favorevole al disabile, da applicarsi per l’anno 2022:
– € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza;
– € 95,00 mensili in caso di disabilità grave;
– € 85,00 mensili in caso di disabilità media.
Quindi anche per i disabili in tale fascia d’età si avrà diritto alle seguenti maggiorazioni:
– € 105,00 mensili in caso di non autosufficienza;
– € 95,00 mensili in caso di disabilità grave;
– € 85,00 mensili in caso di disabilità media.
Precedentemente per ciascun figlio disabile con età superiore a 21 anni era previsto un importo a vita, variabile in base all’ISEE, ma di entità minore rispetto all’assegno unico universale per i minorenni (ovvero, per ISEE pari o inferiori a 15.000,00 €: € 85,00 mensili; per ISEE da 15.000,00 a 40.000,00 €: importo modulato in base alle fasce di reddito; ISEE superiore a 40.000,00: € 25.000,00 mensili)
Ultima novità introdotta dal decreto semplificazioni per l’anno 2022 è l’incremento, pari ad una somma forfettaria di € 120,00 al mese, per i nuclei familiari in cui è presente almeno un figlio a carico con disabilità, con ISEE fino a 25.000,00 € e che nel 2021 percepivano gli ANF (assegni al nucleo familiare).
Gli aumenti previsti dal decreto semplificazione spettano dal 1 marzo 2022 al 28 febbraio 2023 ed hanno valore retroattivo (ciò significa che dovranno essere corrisposti anche gli arretrati tramite un conguaglio automatico operato dall’INPS). Successivamente, ove il Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità non venga rifinanziato, si tornerà agli importi consueti.
Le agevolazioni previste per l’acquisto dei veicoli sono rivolte esclusivamente ai disabili con handicap con connotazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, che si trovino nelle seguenti condizioni:
Le principali agevolazioni in merito sono:
Di tali agevolazioni possono usufruire anche i familiari che hanno a carico il disabile.
Tra le altre agevolazioni fiscali per chi usufruisce della L. 104/92, meritano una menzione i seguenti benefici:
La normativa tributaria, invece, riconosce un trattamento agevolato quando a ricevere per donazione o per successione sia una persona portatrice di handicap con connotazione di gravità ai sensi della L. 104 /92, art. 3 comma 3.
Sono spese generiche quelle rese da un medico generico o l’acquisto dei medicinali.
Sono spese mediche di assistenza specifica quelle sostenute per:
Per altre spese sanitarie, tassativamente elencate dall’Agenzia delle Entrate, è, invece, prevista una detrazione IRPEF pari al 19%. In particolare, possono essere detratte dall’imposta, per la parte eccedente l’importo di 129,11 euro, le spese sanitarie specialistiche (per esempio, analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche). La detrazione può essere fruita anche dal familiare del quale la persona con disabilità è fiscalmente a carico.
Tale elenco non è, ovviamente, esaustivo. Per tutte le agevolazioni di carattere fiscale riconosciute ai soggetti portatori di handicap ai sensi dell’art. 104/92, può essere consultata la guida dell’Agenzia delle Entrate in merito, aggiornata per l’anno 2022.
L’art. 33 comma 3 della L. 104/92 prevede la possibilità di astenersi dal lavoro con permessi retribuiti, coperti da contribuzione figurativa.
Tale agevolazione può essere riconosciuta solo in presenza di handicap con connotazione di gravità ex art. 3 comma 3 L. 104/92.
Possono beneficiare dei permessi retribuiti:
Quindi, ai lavoratori disabili o ai parenti che li assistono (cd. Caregiver) spettano:
Possono usufruire di tali permessi solamente i lavoratori dipendenti del settore pubblico o privato.
Non possono, invece, usufruire di tali agevolazioni:
Il D. Lgs 105/22 è intervenuto modificando parzialmente l’art. 33 della L. 104/92.
Prima di tale intervento si aveva il sistema del cd. referente unico, in base al quale (eccezione fatta per i genitori) non poteva essere riconosciuta a più di un lavoratore dipendente la possibilità di fruire dei giorni di permesso per assistere la stessa persona in situazione di disabilità grave.
Il nuovo art. 33 della L. 04/92, così come modificato dal D. Lgs. 105/22, entrato in vigore il 13.08.2022, prevede che, fermo restando “il limite complessivo di tre giorni, per l’assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti” i quali possono fruirne “in alternativa tra loro”. Quindi, a decorrere dal 13 agosto 2022 più soggetti aventi diritto potranno richiedere all’Istituto l’autorizzazione a fruire dei permessi retribuiti, in alternativa tra loro, per assistere la stessa persona disabile grave.
I permessi retribuiti si cumulano con il congedo parentale previsto dagli art. 32 e 47 del D.lgs. n. 151/2001.
Chi intende usufruire dei permessi ex art. 33 L. 104/92 dovrà inoltrare telematicamente domanda all’INPS. Una volta accolta la domanda, l’Ente Previdenziale ne darà comunicazione all’interessato, il quale è tenuto, a sua volta, a darne comunicazione al datore di lavoro.
Dalla data di accoglimento della domanda il lavoratore ha diritto di assentarsi dal lavoro con retribuzione a carico dell’INPS, ma anticipata dal datore di lavoro.
Dal 13 agosto 2022, in via alternativa, i permessi possono essere richiesti anche direttamente al datore di lavoro, salvo poi regolarizzare la situazione con l’INPS.
I permessi retribuiti non possono essere richiesti se il disabile si trova ricoverato in strutture sanitarie.
Il congedo straordinario è disciplinato, in via generale, dall’art. 4 comma 2 della L. 53/2000, il quale stabilisce che i dipendenti pubblici o privati possono chiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni.
Il congedo straordinario, nell’eventualità di assistenza ad una persona con handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, è disciplinato dall’art. 42 del e D. Lgs. 151/2001, come modificato dalla novella entrata in vigore il 13.08.2022.
In presenza di una persona con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92, il congedo straordinario può essere richiesto, secondo il seguente ordine di priorità, da:
Il congedo può essere riconosciuto anche se la convivenza con il disabile affetto da handicap con connotazione di gravità si sia instaurata successivamente alla richiesta.
Non può essere richiesto se il disabile si trovi ricoverato in strutture sanitarie.
Il periodo di congedo è retribuito mediante un indennizzo denominato “indennità di congedo straordinario”.
La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. È possibile richiedere fino ad un massimo di due anni di congedo straordinario nell’arco della vita lavorativa: tale limite è complessivo fra tutti gli aventi diritto per ogni disabile grave. Chi ha più di un familiare disabile può beneficiare del congedo per ciascuno di essi, ma non potrà comunque mai superare i due anni.
Il beneficio è frazionabile anche in giorni.
La domanda va inoltrata all’INPS telematicamente mediante gli appositi canali.
Lo scopo del congedo straordinario è quello di garantire un periodo di assenza dal lavoro non superiore ai due anni nell’arco dell’intera vita lavorativa al fine di poter assistere un familiare disabile con handicap grave, ricevendo comunque un indennizzo da parte dell’INPS – anticipato, solitamente, dal datore di lavoro – cd. indennità di congedo straordinario
L’indennità di congedo straordinario coincide con l’ultima retribuzione ricevuta prima del concedo stesso, decurtata degli emolumenti variabili della retribuzione (quindi, quantificato in virtù delle sole voci fisse di retribuzione).
L’importo dell’indennizzo non può, in ogni caso, superare una soglia annua che viene rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici ISTAT.
Il periodo di congedo straordinario non è computato ai fini della maturazione delle ferie, delle tredicesime mensilità e del TFR.
È, invece, coperto da contribuzione figurativa ai fini della anzianità contributiva per il diritto e per l’importo della pensione.
Il congedo straordinario non spetta
I vari benefici concessi ai genitori di minori disabili gravi sono disciplinati da svariate leggi e articoli che vanno letti in combinato disposto tra loro, di non agevole comprensione da parte dei non addetti ai lavori.
I benefici concessi sono diversi a seconda dell’età dei figli.
Pertanto, semplificando ciò che è previsto dalla L. 104/92 e dal D. Lgs. n. 151/2001 e dalle successive novelle, possiamo schematizzare i benefici in tale modo:
Come per il congedo parentale, anche in caso di prolungamento dello stesso, chi ne usufruisce ha diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione per l’intero periodo di congedo.
Hanno diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non possono essere trasferiti senza il loro consenso.
Il D. Lgs. 105/22, entrato in vigore il 13.08.2022, ha introdotto il comma 6-bis, il quale prevede che i lavoratori che usufruiscono dei permessi di cui agli art. 2 e 3 alla L. 104/92 (coniuge, genitori naturali o adottivi, convivente di fatto, parte dell’unione civile, parenti e affini entro il secondo grado) hanno diritto alla “priorità nell’accesso al lavoro agile….o ad altre forme di lavoro flessibile”, restando, comunque, ferme le eventuali previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva nazionale del settore pubblico o privato.
Il primo passo
Il primo passo per poter inoltrare la domanda per ottenere il riconoscimento della L. 104/92 è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS.
Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda per la L. 104/92 va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico di base, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema.
La visita medica presso il Centro Medico Legale INPS
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS provvederà a convocare l’istante per la visita presso la sede provinciale competente. Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.
Il Verbale INPS
Dopo aver effettuato la visita, l’INPS provvederà a comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se è stata indicata), il verbale contenente l’esito.
Ove l’esito sia positivo, il disabile potrà usufruire dei benefici che la legge prevede a seconda del grado di handicap riconosciuto.
Ove l’esito sia negativo, è possibile impugnare il verbale entro 6 mesi dalla ricezione dinanzi al competente Tribunale del Lavoro mediante un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. rivolgendosi ad un avvocato.
Nel caso in cui non venga riconosciuto lo stato di Handicap, o non venga riconosciuto lo stato di handicap grave è, quindi, possibile impugnare, tramite un avvocato, dinanzi al Tribunale del Lavoro, il verbale negativo, entro 6 mesi dalla ricezione dello stesso, mediante un procedimento chiamato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” previsto dall’art. 495 bis del codice di procedura civile.
In tal caso il legale provvederà ad impugnare il verbale ricevuto dall’INPS mediante il deposito di un ricorso allegando, tra le altre cose, tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente.
È necessario, anche in tale fase, operare un attento controllo dei documenti al fine di depositare documentazione medica qualificata e specialistica. Ricorda che senza documentazione medica che attesti l’esistenza di patologie che giustifichino la disabilità, la L. 104/92 non ti verrà riconosciuta.
Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice una udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.
Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto invalido ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente.
Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.
La perizia depositata dal CTU può essere:
Positiva con spostamento della decorrenza della data di riconoscimento: qualora il medico ritenga che lo stato di handicap o di handicap con connotazione di gravità sia maturato da una data successiva a quella della domanda amministrativa. Ciò si verifica quando il CTU ritiene, dall’esame della documentazione medica esaminata, che le minorazioni necessarie per il riconoscimento della L. 104/92 siano insorte in un momento successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concederà alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).
Cosa succede se viene manifestato il dissenso? La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.
In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se:
Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;
In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile.
Cosa succede se non viene manifestato il dissenso? Il Giudice emanerà il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. decreto di omologa) con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sia essa positiva o negativa. Questo provvedimento non è impugnabile.
È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.
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