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L’art. 38 della Costituzione garantisce il diritto al mantenimento e all’assistenza sociale a tutti i cittadini inabili al lavoro e sprovvisti dei mezzi necessari per vivere. Da luogo, quindi, a prestazioni di carattere prettamente assistenziali.
L’attribuzione della invalidità civile si basa sulla riduzione della capacità lavorativa generica di un soggetto o sulla impossibilità di svolgere compiti e funzioni caratterizzanti la propria età.
Può essere riconosciuta anche al minorenne o agli ultra 67enni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Le categorie che possono accedere all’invalidità civile sono i mutilati e gli invalidi civili, i ciechi, i sordi e coloro che sono affetti da talassemia e drepanocitosi.
L’invalidità civile viene riconosciuta in percentuale.
Le percentuali corrispondono al grado di invalidità che viene attribuito a ciascun soggetto.
Ai diversi gradi di invalidità corrispondono diverse prestazioni, sia di carattere economico (pensioni, assegni, indennità) sia non economico (assistenza sanitaria, agevolazioni fiscali, collocamento obbligatorio al lavoro).
Tali prestazioni possono essere sintetizzate secondo la seguente tabella:
PERCENTUALE DI INVALIDITA’ | BENEFICIO |
Fino al 33% | Nessun beneficio. Il soggetto viene considerato non invalido |
Dal 34% | Diritto alla fornitura gratuita di ausili e protesi connessi alle patologie riconosciute nel verbale INPS alla voce “diagnosi” |
Dal 46% | Iscrizione nelle liste speciali dei Centri per l’Impiego per l’assunzione agevolata nelle cd. categorie protette |
Dal 51% | Congedo straordinario retribuito, per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per cure per 30 giorni (anche non consecutivi) su richiesta del medico curante e autorizzazione dell’ASL e se previsto dal proprio CCNL |
Dal 67% | Esenzione dal pagamento del ticket sanitario per visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (è necessario pagare solo la quota fissa per la ricetta medica) – per maggiori informazioni inerenti le esenzioni, però, è sempre bene rivolgersi alla propria ASL di competenza in quanto potrebbero esserci delle differenze da regione a regione; Agevolazione per le tessere del trasporto pubblico locale; Priorità nelle graduatorie per l’edilizia popolare; Riduzione canone telefonico e esenzione dalla reperibilità per le visite fiscali |
Dal 74 % al 99% | Diritto all’ASSEGNO MENSILE DI INVALIDITA’ pari ad € 333,33 per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni qualora il reddito personale sia inferiore ad € 5.725,46 |
Dal 75% | Maggiorazione dell’anzianità ai fini pensionistici pari a due mesi di contributi figurativi ogni 12 mesi lavorativi fino ad un massimo di 5 anni (60 mesi) per tutto il periodo in cui perdura l’invalidità pari o superiore al 75% |
100% | Diritto alla PENSIONE DI INABILITÀ pari ad € 333,33 per le persone di età compresa tra i 18 e i 67 anni, qualora il reddito personale sia inferiore ad € € 19.461,12. La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge – cd. maggiorazione – |
Ovviamente, man mano che la percentuale di invalidità sale, l’invalido avrà diritto a tutti i benefici degli scaglioni precedenti, oltre a quelli previsti dalla propria percentuale di invalidità. Quindi, ad esempio, se un soggetto verrà ritenuto invalido al 75%, avrà diritto ai vari benefici di carattere non economico (assistenza fiscale, agevolazioni fiscali, iscrizione nelle liste di collocamento speciale), nonché all’assegno mensile di invalidità qualora sia in possesso dei requisiti amministrativi.
Tra le diverse prestazioni riconosciute agli invalidi civili ed elencate sopra, sicuramente quelle di carattere economico meritano un particolare approfondimento.
L’assegno mensile di invalidità viene riconosciuto ai cittadini italiani, ai cittadini UE residenti in Italia ed ai cittadini extracomunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), purché abbiano tutti residenza stabile sul territorio nazionale, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni, qualora venga accertata una percentuale di invalidità compresa tra il 74% ed il 99%
L’assegno mensile spetta anche se l’invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
L’importo dell’assegno, attualmente (2024), è pari ad € 333,33.
L’assegno mensile di assistenza viene corrisposto per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o, eccezionalmente, dalla diversa data indicata dalle competenti commissioni sanitarie fino al compimento di 67 anni.
Per avere la prestazione economica il reddito personale non deve superare le soglie stabilite di anno in anno dalla legge (€ 5.725,46 per il 2024). Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione viene considerato il reddito dell’anno in corso, calcolato in via presuntiva; per le annualità successive si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Altro requisito necessario per ottenere l’erogazione della prestazione economica è il non svolgere alcuna attività lavorativa (salvo casi particolari).
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (attualmente 67 anni), l’assegno mensile di invalidità si trasforma, qualora ve ne siano i presupposti, in assegno sociale sostitutivo.
L’assegno mensile di invalidità è incompatibile con:
La pensione di inabilità agli invalidi civili viene riconosciuta ai cittadini italiani, ai cittadini UE residenti in Italia ed ai cittadini extracomunitari che siano in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (art. 41 TU immigrazione), purché abbiano tutti residenza stabile sul territorio nazionale, di età compresa tra i 18 ed i 67 anni qualora venga accertata una percentuale di invalidità pari al 100% (ovvero la totale e permanente inabilità lavorativa)
L’importo della pensione è attualmente (2024) pari ad € 333,33; tale somma, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementato da un importo mensile stabilito dalla legge (cd. maggiorazione). Tale maggiorazione viene riconosciuta d’ufficio qualora l’invalido totale non superi i seguenti requisiti reddituali:
La maggiorazione per il 2024 è pari ad € 401,72. Ciò significa che i soggetti invalidi al 100 % che abbiano un reddito al di sotto della soglie indicate, potranno percepire una pensione di invalidità di € 735,05 (333,33 + 401,72).
La pensione di inabilità agli invalidi civili viene corrisposta per 13 mensilità a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle competenti commissioni sanitarie sino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
Il reddito personale per poter usufruire della prestazione economica, in ogni caso, non deve superare € 19.461,12. Ai fini dell’accertamento del requisito reddituale in sede di prima liquidazione viene considerato il reddito dell’anno in corso, calcolato in via presuntiva; per le annualità successive si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.
Al compimento dell’età anagrafica per il diritto all’assegno sociale (attualmente 67 anni), la pensione di inabilità civile si trasforma, qualora ve ne siano i presupposti, in assegno sociale sostitutivo.
La pensione di inabilità agli invalidi civili è compatibile con:
Anche per i minori di 18 anni esistono delle forme di sostegno alla disabilità. E’ considerato invalido qualsiasi cittadino di età inferiore ai 18 anni che sia affetto da minorazioni, congenite o acquisite, anche a carattere progressivo, che comportino difficoltà nello svolgimento delle attività scolastiche o delle funzioni tipiche dell’età interessata.
Per i minori non sono previste percentuali differenti di invalidità, ma vi è semplicemente un riconoscimento dell’invalidità civile in termini di “invalido” o “non invalido”.
A seconda della gravità della invalidità riscontrata in sede di visita medica dalla Commissione INPS, il minore può avere diritto a due differenti sussidi:
– Indennità di frequenza:
Viene riconosciuta a coloro che abbiano difficoltà a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età, nonché ai minori con problemi di udito.
L’erogazione della prestazione è legata alla frequenza di scuole pubbliche o private – a partire dall’asilo nido – e/o alla frequenza di centri riabilitativi o terapeutici, di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei minori stessi.
L’importo per il 2024 è pari ad € 333,12 e viene erogato per 9 mensilità su 12 (ovvero per la durata dell’anno scolastico), purché il minore abbia un reddito personale inferiore ad € 5.725,46. Ove, invece, il minore frequenti anche un centro di cura o di riabilitazione in maniera continuativa per l’intero anno, l’assegno viene corrisposto fino a 12 mensilità.
In prossimità del compimento del 18° anno di età, il minore titolare di indennità di frequenza, dovrà inoltrare all’INPS una nuova domanda per la invalidità civile. Al raggiungimento della maggiore età, infatti, tale prestazione, a seconda della percentuale di invalidità riconosciuta dalla Commissione INPS potrà trasformarsi in assegno mensile d’invalidità o in pensione di inabilità per gli invalidi civili.
– Indennità di accompagnamento
L’indennità di accompagnamento è concessa a seguito del riconoscimento di una invalidità totale del minore, il quale non sia in grado di deambulare o di svolgere gli atti quotidiani della vita.
E’ erogata per 12 mensilità, è indipendente dal reddito e per l’anno 2024 è pari ad € 531,76.
In prossimità del compimento della maggiore età, onde continuare a beneficiare dell’accompagnamento, si dovrà inoltrare all’INPS nuova domanda per l’invalidità civile e ciò anche se il minore sia affetto da patologie stabilizzate o progressive per cui sarebbe esclusa la rivedibilità.
Spesso ci si chiede come venga calcolata la percentuale d’invalidità attribuita ad un soggetto. Ebbene, tutto si riduce a un mero calcolo matematico!
Il Ministero della Salute, con Decreto Ministeriale del 5 febbraio 1992 (tuttora vigente) ha diffuso una tabella, articolata in cinque parti, in cui ad ogni patologia corrisponde una percentuale di invalidità, calcolata sulla incidenza negativa che la minorazione ha sulla capacità lavorativa.
In tale tabella vi sono delle patologie per le quali è indicata una “percentuale fissa” ed altre per le quali la percentuale di invalidità può variare da un minimo ed un massimo, a seconda del danno funzionale che la patologia determina per il soggetto e la cui oscillazione è rimessa alla discrezionalità della Commissione medica.
Anche la percentuale fissa può essere aumentata o ridotta di 5 punti percentuali in relazione alla condizione fisica del soggetto invalido, sempre a discrezione dei medici esaminandi.
Vi sono poi delle patologie non tabellate, per le quali la percentuale viene calcolata in via analogica rispetto a quelle tabellate di pari tipologia e gravità (ad es: la fibromialgia).
Fatta questa premessa, per la determinazione della percentuale d’invalidità, bisognerà distinguere se il soggetto sia affetto da una sola patologia o abbia più patologie concomitanti tra loro:
Le infermità plurime possono essere coesistenti o concorrenti.
Le infermità coesistenti sono quelle che riguardano apparati diversi e in tal caso l’invalidità viene calcolata con il cd. “CALCOLO RIDUZIONISTICO” ove le percentuali verranno espresse in decimali, secondo la seguente FORMULA DI BALTHAZARD:
IT = IP1 + IP2 – (IP1 x IP2)
IT: Invalidità totale finale
IP1: invalidità parziale 1
IP2: invalidità parziale 2
La percentuale di invalidità totale sarà uguale alla somma delle invalidità parziali, diminuita del loro prodotto.
Per comprendere meglio tale meccanismo, facciamo un esempio di calcolo ipotizzando che una persona sia affetta dalle seguenti infermità tabellate: I
P1: Bronchite asmatica cronica – percentuale fissa del 40%
IP2: Lesione del nervo mediano al polso min 11% – max 20% – ipotizziamo, per la discrezionalità concessa, di considerare la percentuale massima del 20%.
Il calcolo dell’invalidità civile sarà il seguente:
IP1 (0,40) + IP2 (0,20) – (IP1 0,40 X IP2 0,20) = 0,60 – 0,08 = 0,52 IT
La percentuale di invalidità sarà, pertanto, del 52%
Le infermità concorrenti, invece, sono quelle che riguardano lo stesso organo o apparato del corpo umano. Nella maggior parte dei casi vengono giudicate utilizzando le sole percentuali previste nella tabella ministeriale del 1992, ma ove ciò non sia possibile viene utilizzata una ulteriore formula matematica, denominata “FORMULA SALOMONICA”:
IT= (ST + FP) / 2
IT: invalidità totale
ST: totale delle percentuali delle singole invalidità
FP: prodotto del calcolo derivante dalla formula di Balthazard
La percentuale di invalidità sarà, secondo la formula sopra riportata, pari alla metà della somma tra il totale delle percentuali delle singole invalidità (ST) e la percentuale risultante dal calcolo riduzionistico (FP).
Considerando, per esempio, che un soggetto abbia delle infermità concorrenti, per le quali sia rispettivamente prevista una percentuale del 40% e del 20%, la percentuale d’invalidità totale sarà così calcolata:
(60 + 52)/2= 56
60: percentuale di invalidità calcolata sommando aritmeticamente le invalidità riscontrate
52: percentuale di invalidità risultante dal metodo riduzionistico
La percentuale di invalidità sarà, pertanto, pari al 56%.
Nella valutazione complessiva della percentuale di invalidità, con entrambi i metodi, è bene precisare che non vengono valutate infermità che determinino una percentuale inferiore al 10%, tranne nel caso in cui esse siano concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese in quelle di fascia superiore.
Infine, bisogna considerare il caso in cui le patologie plurime incidano su un apparato/organo già menomato da altra invalidità che non abbia alcuna relazione con l’invalidità civile. In tale caso, per calcolare la percentuale di invalidità, verrà utilizzato la cd. FORMULA GABRIELLI, secondo cui l’invalidità totale sarà calcolata dalla sottrazione del grado di invalidità preesistente A1 dal grado di attitudine che residua dopo la nuova invalidità A2, divisa per la percentuale di partenza A1:
I = (A1 – A2) / A1
I: Invalidità totale
A1: grado di invalidità preesistente
A2: nuova invalidità
Il primo passo
Il primo passo per poter inoltrare la domanda per ottenere il riconoscimento della invalidità civile è recarsi dal proprio medico di medicina generale o da un medico certificatore che provvederà a redigere ed inoltrare telematicamente apposito certificato medico all’INPS.
Successivamente (nel termine di 90 giorni dalla data in cui il medico ha rilasciato il certificato), la domanda per l’invalidità civile va inoltrata in via telematica all’INPS, tramite gli intermediari abilitati o tramite SPID accedendo alla propria posizione personale, allegando copia del certificato medico inoltrato dal medico di base, carta d’identità ed inserendo gli ulteriori dati che vengono richiesti dal sistema.
La visita medica presso il Centro Medico Legale INPS
Una volta inoltrata la domanda, l’INPS provvederà a convocare il soggetto per la visita presso la sede provinciale competente. Alla visita la persona convocata dovrà portare l’originale del certificato medico redatto dal medico di medicina generale o dal medico certificatore e tutta la documentazione medica in suo possesso. A tal proposito consiglio di portare sempre delle fotocopie, esibendo eventualmente gli originali, poiché tutto ciò che viene consegnato all’INPS non verrà più restituito.
L’errore che la maggioranza delle persone commettono in tale fase è quello di presentarsi alla visita senza avere documentazione medica attestante le patologie di cui si è affetti o, comunque, senza avere documentazione medica qualificata e specialistica, mirata alla certificazione delle patologie che danno diritto all’indennità di accompagnamento.
Il Verbale INPS
Dopo aver effettuato la visita, l’INPS provvederà a comunicare al richiedente, a mezzo raccomandata a/r (o a mezzo PEC se è stata indicata), il verbale contenente l’esito.
Qualora venga riconosciuta una percentuale tale da beneficiare di una prestazione economica, l’invalido percepirà l’assegno mensile di invalidità o la pensione di inabilità agli invalidi civili a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda amministrativa o, in via eccezionale, da una diversa data individuata dalla commissione medica (es. data in cui è stata effettuata la visita presso il centro medico legale). La prestazione verrà liquidata direttamente dall’INPS sul conto corrente o sul libretto indicato in sede di domanda amministrativa; con il primo rateo di pensione verranno accreditati gli arretrati maturati dalla data di riconoscimento della prestazione sino alla sua erogazione, mentre, successivamente, i ratei verranno erogati mensilmente per le mensilità previste per ciascuna prestazione.
Ove nel verbale non venga riconosciuta la percentuale di invalidità desiderata, è possibile impugnare il verbale entro 6 mesi dalla ricezione dinanzi al competente Tribunale del Lavoro mediante un accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. rivolgendosi ad un avvocato.
Nel caso in cui percentuale di invalidità sperata non venga riconosciuta dall’INPS (come accade nella maggior parte dei casi) è, quindi, possibile impugnare, tramite un avvocato, dinanzi al Tribunale del Lavoro, il verbale negativo, entro 6 mesi dalla ricezione dello stesso, mediante un procedimento chiamato “accertamento tecnico preventivo obbligatorio” previsto dall’art. 495 bis del codice di procedura civile.
In tal caso il legale provvederà ad impugnare il verbale ricevuto dall’INPS mediante il deposito di un ricorso allegando, tra le altre cose, tutta la documentazione medica portata in visione all’INPS ed, eventualmente, quella maturata successivamente.
E’ necessario, anche in tale fase, operare un attento controllo dei documenti al fine di depositare documentazione medica qualificata e specialistica. Ricorda che senza documentazione medica che attesti l’esistenza di patologie che giustifichino la percentuale di invalidità sperata, questa non potrà essere riconosciuta.
Una volta depositato il ricorso, verrà fissata dal Giudice l’udienza di comparizione delle parti in cui, verificata la regolarità della documentazione prodotta, il Magistrato nominerà un medico – iscritto in un apposito albo del Tribunale – come Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU), il quale fisserà la data per la visita medico legale dinanzi a sé.
Il medico nominato dal Giudice provvederà, quindi, alla data fissata, a visitare il soggetto invalido ed a raccogliere tutte le informazioni necessarie per valutare, con obiettività, le condizioni di salute del ricorrente.
Effettuata la visita, solitamente il consulente ha un termine pari a 150 giorni per poter depositare la perizia in Tribunale, inviandone preventiva bozza alle parti, le quali possono inoltrare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni dal ricevimento.
La perizia depositata dal CTU può essere:
Per evitare lo spostamento della decorrenza da parte del CTU è importante presentare, già dinanzi alla Commissione INPS, la documentazione medica specialistica finalizzata alla certificazione delle patologie di cui si è affetti.
Depositata la perizia in Tribunale, indipendentemente se sia positiva o negativa, il Giudice concede alle parti (ricorrente e INPS) un termine di 30 gg. per potersi opporre a ciò che ha deciso il CTU (cd. DISSENSO).
Cosa succede se viene manifestato il dissenso? La parte che ha depositato l’atto di dissenso ha un ulteriore termine di 30 giorni per illustrare le motivazioni dell’opposizione mediante il deposito di un ricorso ex art. 442 del codice di procedura civile. A seguito di ciò si instaurerà un ulteriore giudizio in cui si pongono in discussioni le valutazioni fatte dal medico.
In tale giudizio di opposizione il Magistrato deciderà se:
Ciò di solito avviene quando, con l’opposizione, viene depositata documentazione sanitaria nuova che dimostri un aggravamento delle condizioni del soggetto. In tale caso il medico dovrà dire se, sulla scorta della nuova documentazione, ritiene di mutare il giudizio precedentemente espresso riconoscendo che l’aggravamento documentato consente il riconoscimento della prestazione richiesta;
In ogni caso, tale giudizio termina con sentenza inappellabile.
Cosa succede se non viene manifestato il dissenso? Il Giudice emanerà il provvedimento definitivo a chiusura del procedimento di accertamento tecnico preventivo (cd. decreto di omologa) con il quale omologa le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio, sia essa positiva o negativa. Questo provvedimento non è impugnabile.
Una volta ottenuto il decreto di omologa che riconosce la percentuale di invalidità richiesta, qualora questa dia diritto d una prestazione economica (assegno mensile di invalidità o pensione di inabilità agli invalidi civili), è necessario inoltrare la richiesta di liquidazione all’INPS competente mediante la compilazione del mod. AP70 con allegazione della documentazione necessaria. L’inps verificherà in tale fase la sussistenza dei requisiti amministrativi per l’erogazione della prestazione. Senza l’inoltro di tale modello, l’INPS non procederà alla liquidazione della prestazione e degli eventuali arretrati. La liquidazione deve avvenire nel termine di 120 giorni.
Con il pagamento del primo rateo di assegno e/o pensione verranno corrisposti anche gli arretrati maturati.
È bene ricordare che sino alla definizione dell’azione giudiziaria non è possibile presentare all’INPS, per la stessa prestazione, una nuova domanda amministrativa.
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